Art. 10
Divieto di abbinare i dati ad altri servizi e obbligo di disaggregare i dati di mercato
In vigore dal 18 mag 2016
Divieto di abbinare i dati ad altri servizi e obbligo di disaggregare i dati di mercato
[(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici mettono a disposizione i dati di mercato senza abbinarli ad altri servizi.
2. I prezzi per i dati di mercato dipendono dal livello di disaggregazione previsto dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.
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