Art. 9
Obblighi in relazione alle commissioni per utente
In vigore dal 18 mag 2016
Obblighi in relazione alle commissioni per utente
[(1), 15(1) e 18(8) del regolamento (UE) n. 600/2014]
1. I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici applicano un prezzo per i dati di mercato in funzione del loro utilizzo da parte dei singoli utenti finali («su base per utente»). I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici prendono disposizioni per garantire che ogni singolo utilizzo dei dati di mercato sia addebitato una sola volta.
2. In deroga al paragrafo 1, i gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici possono decidere di non rendere disponibili i dati di mercato su base per utente ove l'addebito su base per utente sia sproporzionato rispetto al costo di messa a disposizione di tali dati, viste la loro portata ed entità.
3. I gestori di un mercato, le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e gli internalizzatori sistematici motivano il rifiuto di mettere a disposizione i dati di mercato su base per utente e pubblicano tali motivazioni sul proprio sito Internet.
Storico versioni
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