Art. 4

Termini dell'accordo sul FEIS

In vigore dal 25 giu 2015
Termini dell'accordo sul FEIS 1.   La Commissione conclude con la BEI un accordo per la gestione del FEIS e la concessione della garanzia dell'Unione, in conformità delle prescrizioni del presente regolamento. 2.   L'accordo sul FEIS prevede in particolare disposizioni riguardanti: a) l'istituzione del FEIS, tra cui: i) l'istituzione del FEIS quale meccanismo distinto, chiaramente identificabile e trasparente, e quale conto separato gestito dalla BEI, le cui operazioni sono chiaramente distinte dalle altre operazioni della BEI; ii) l'importo, non inferiore a 5 000 000 000 EUR in garanzie o contanti, e i termini del contributo finanziario che deve essere fornito dalla BEI mediante il FEIS; iii) i termini del finanziamento o delle garanzie che la BEI deve erogare al FEI mediante il FEIS; iv) il prezzo delle operazioni nell'ambito della garanzia dell'Unione che deve essere in linea con la politica generale dei prezzi della BEI. b) l'assetto di governance del FEIS, a norma dell', fatto salvo il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti («statuto della BEI»), tra cui; i) la composizione e il numero di membri del comitato direttivo; ii) una disposizione in base alla quale le riunioni del comitato direttivo devono essere presiedute da un rappresentante della Commissione; iii) una disposizione in base alla quale il comitato direttivo deve decidere per consenso; iv) la procedura per la nomina del direttore generale e del vice direttore generale, la loro retribuzione e le loro condizioni di lavoro, in conformità al regolamento del personale della BEI, le norme e le procedure relative alla loro sostituzione e all'obbligo di rendiconto, fatto salvo il presente regolamento; v) la procedura per la nomina e la revoca dei membri del comitato per gli investimenti, la loro retribuzione e le loro condizioni di lavoro e le modalità di voto del comitato per gli investimenti, in cui sono precisati il quorum e l'attribuzione di un voto a ciascun membro; vi) l'obbligo per il comitato direttivo e per il comitato per gli investimenti di adottare i rispettivi regolamenti interni; vii) l'obbligo che le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento siano in ultima istanza approvate dagli organi direttivi della BEI conformemente allo statuto della BEI; viii) disposizioni sulla prevenzione e la gestione di eventuali conflitti d'interesse; c) la garanzia dell'Unione, che è una garanzia incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta a favore della BEI, tra cui: i) a norma dell', disposizioni precise sulla prestazione della garanzia dell'Unione, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli di determinati tipi di strumenti; ii) l'obbligo di distribuire tra i contributori del FEIS la remunerazione per l'assunzione di rischi in proporzione alla rispettiva quota di rischio assunta e di corrispondere la remunerazione spettante all'Unione e i pagamenti su garanzia dell'Unione tempestivamente e soltanto previa compensazione della remunerazione e delle perdite risultanti dalle operazioni; iii) a norma dell', gli obblighi relativi all'uso della garanzia dell'Unione, tra cui le condizioni di pagamento, qual scadenze specifiche, gli interessi da corrispondere sugli importi dovuti e le necessarie disposizioni in termini di liquidità; iv) a norma dell', paragrafo 5, le disposizioni e procedure inerenti al recupero dei crediti, che devono essere affidate alla BEI; d) a norma del presente regolamento, in particolare dell', paragrafo 12, dell', paragrafo 5, dell'allegato II, e di qualsiasi atto delegato adottato ai sensi del presente regolamento, le modalità per l'approvazione, da parte del comitato per gli investimenti, dell'impiego della garanzia dell'Unione per singoli progetti o per il sostegno a piattaforme o fondi d'investimento, o banche o istituti nazionali di promozione; e) le procedure per la presentazione e l'approvazione di proposte d'investimento per l'impiego della garanzia dell'Unione, tra le quali: i) la procedura per l'inoltro delle proposte d'investimento al comitato per gli investimenti; ii) disposizioni sulle informazioni da fornire all'atto della presentazione di proposte di investimento al comitato per gli investimenti; iii) l'obbligo che la procedura per la presentazione e approvazione di proposte d'investimento per l'impiego della garanzia dell'Unione non pregiudichi le norme decisionali della BEI di cui allo statuto della BEI, in particolare l'; iv) le norme che precisano le disposizioni transitorie conformi all' del presente regolamento, in particolare il modo in cui le operazioni approvate dalla BEI nel periodo menzionato nel suddetto articolo devono essere incluse nella copertura della garanzia dell'Unione; f) l'informazione, il monitoraggio e l'obbligo di rendiconto per quanto riguarda il FEIS, tra cui: i) a norma dell', gli obblighi di informazione operativa che spettano alla BEI, se del caso in cooperazione con il FEI; ii) gli obblighi di informazione finanziaria riguardanti il FEIS; iii) ai sensi degli , le norme in materia di revisione contabile e di prevenzione delle frodi; iv) gli indicatori fondamentali di rendimento, in particolare per quanto riguarda l'impiego della garanzia dell'Unione, il rispetto degli obiettivi e dei criteri di cui agli e all'allegato II, la mobilitazione di capitale privato e l'impatto macroeconomico del FEIS, compresi i suoi effetti sul sostegno agli investimenti; g) la valutazione del funzionamento del FEIS a norma dell'; h) la strategia di comunicazione e promozione del FEIS; i) le procedure e condizioni di modifica dell'accordo sul FEIS, su iniziativa della Commissione o della BEI, con obbligo di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio in merito a tale modifica; j) qualunque altra condizione amministrativa o organizzativa necessaria per la gestione del FEIS nella misura in cui detta condizione permetta l'impiego corretto della garanzia dell'Unione; k) le disposizioni relative ai contributi corrisposti dagli Stati membri al FEIS, sotto forma di garanzia o in contanti, e da parte di altri terzi solo sotto forma di contanti, che non conferiscono a detti Stati membri o a terzi il diritto di partecipare alle deliberazioni e votazioni del comitato direttivo. 3.   L'accordo sul FEIS stabilisce inoltre che: a) le attività del FEIS condotte dal FEI sono disciplinate dagli organi direttivi del FEI; b) le attività del FEIS condotte dal FEI sono soggette agli obblighi di informazione a norma dell'; c) la remunerazione spettante all'Unione per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento è corrisposta previa deduzione dei pagamenti dovuti alle attivazioni della garanzia dell'Unione e, quindi, dei costi in conformità dell', paragrafo 6, e dell'accordo sul PECI.
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