Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 giu 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
1)
»accordo sul FEIS», lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e la BEI precisano le condizioni previste dal presente regolamento per la gestione del FEIS;
2)
»accordo sul PECI», lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e la BEI precisano le condizioni previste dal presente regolamento per l'attuazione del PECI;
3)
»banche o istituti nazionali di promozione», le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;
4)
»piattaforme d'investimento», società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento e che possono includere:
a)
piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano più progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro;
b)
piattaforme multinazionali o regionali che raggruppano partner di più Stati membri o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica;
c)
piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore;
5)
»piccole e medie imprese» o «PMI», microimprese e piccole e medie imprese quali definite all' dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (12);
6)
»piccole imprese a media capitalizzazione», entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono PMI;
7)
»imprese a media capitalizzazione», entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti e che non sono PMI o piccole imprese a media capitalizzazione;
8)
»addizionalità», l'addizionalità quale definita all', paragrafo 1.
Storico versioni
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