Art. 5
Addizionalità
In vigore dal 25 giu 2015
Addizionalità
1. Ai fini del presente regolamento, per «addizionalità» si intende il sostegno fornito dal FEIS a operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che la BEI, il FEI o gli strumenti finanziari esistenti dell'Unione non avrebbero potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'Unione, senza il sostegno del FEIS. I progetti sostenuti dal FEIS hanno tipicamente un profilo di rischio più elevato di quello dei progetti sostenuti tramite operazioni ordinarie della BEI e il portafoglio del FEIS ha, complessivamente, un profilo di rischio più elevato di quello del portafoglio di investimenti sostenuto dalla BEI, nel quadro delle sue ordinarie politiche di investimento, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Si considera che i progetti sostenuti dal FEIS, oltre a mirare a creare occupazione e una crescita sostenibile, assicurino addizionalità se presentano un rischio corrispondente a quello delle attività speciali della BEI quali definite all' dello statuto della BEI e nelle linee guida della BEI sulle politiche in materia di rischi di credito.
I progetti della BEI che presentano un rischio inferiore al rischio minimo relativo alle attività speciali della BEI possono essere parimenti sostenuti dal FEIS se è richiesto l'impiego della garanzia dell'Unione per garantire l'addizionalità quale definita al primo comma del presente paragrafo.
2. Conformemente agli orientamenti in materia di investimenti definiti nell'allegato II, il comitato direttivo adegua il mix di progetti, in termini di settori e paesi, sulla base di un monitoraggio costante dell'evoluzione delle condizioni di mercato negli Stati membri e del contesto d'investimento, al fine di ovviare ai fallimenti del mercato e a situazioni d'investimento subottimali, inclusi i problemi derivanti dalla frammentazione finanziaria. Nel procedere a tale adeguamento, il comitato direttivo evita un approccio suscettibile di comportare rischi maggiori del necessario.
Qualora il livello di rischio lo richieda, si ricorrerà in maniera più ampia ad attività speciali della BEI a norma del presente regolamento rispetto a prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo. È questo il caso, in particolare, degli Stati membri in cui prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non si è fatto ricorso ad attività speciali della BEI, o lo si è fatto solo in via eccezionale, per consentire l'attuazione di operazioni e progetti addizionali nonché finanziamenti addizionali da parte della BEI e di banche o istituti nazionali di promozione o di piattaforme d'investimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:1017:oj#art-5