Art. 16

Informazione e obbligo di rendiconto

In vigore dal 25 giu 2015
Informazione e obbligo di rendiconto 1.   La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta alla Commissione una relazione semestrale sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. La relazione riporta una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'Unione e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all', paragrafo 2, lettera f), punto iv). La relazione riporta altresì i dati statistici, finanziari e contabili relativi sia a ciascuna operazione di finanziamento o di investimento della BEI sia alla loro aggregazione. 2.   La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. La relazione, che è resa pubblica, include: a) una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI a livello di operazione, di settore, di paese e di regione, con esame della relativa conformità al presente regolamento, in particolare con il criterio di assicurare addizionalità, unitamente alla valutazione della ripartizione di tali operazioni tra gli obiettivi generali stabiliti all', paragrafo 2; b) una valutazione, in termini aggregati, del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e delle realizzazioni e degli impatti ottenuti con le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro; c) una valutazione della misura in cui le operazioni disciplinate dal presente regolamento contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali di cui all', paragrafo 2, inclusa una valutazione del livello degli investimenti FEIS nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, dei trasporti (tra cui RTE-T e mobilità urbana), delle telecomunicazioni, dell'infrastruttura energetica e dell'efficienza energetica; d) una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia dell'Unione e degli indicatori fondamentali di rendimento di cui all', paragrafo 2, lettera f), punto iv); e) una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante i progetti sostenuti dal FEIS; f) una descrizione dei progetti per i quali il sostegno dei fondi strutturali e di investimento europei si combina con il sostegno del FEIS, così come l'importo totale dei contributi provenienti da ciascuna fonte; g) l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI; h) una valutazione del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e del rischio aggregato associato a dette operazioni; i) informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia dell'Unione, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti; j) le relazioni finanziarie sulle operazioni finanziarie e di investimento realizzate dalla BEI disciplinate dal presente regolamento sottoposte a revisione contabile da parte di un revisore esterno indipendente. 3.   Ai fini dell'assolvimento da parte della Commissione dei suoi obblighi contabili, dei suoi obblighi di informazione sui rischi coperti dalla garanzia dell'Unione e della sua gestione del fondo di garanzia, la BEI trasmette ogni anno alla Commissione e alla Corte dei conti, se del caso in cooperazione con il FEI: a) la valutazione del rischio della BEI e del FEI e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento; b) l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalla garanzia dell'Unione prestata per operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento, ripartito per singola operazione; c) il totale dei profitti o delle perdite derivanti dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI nei portafogli di cui all', paragrafo 2, lettera c), punto i). 4.   La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, comunica alla Commissione, su richiesta, qualsiasi altra informazione a questa necessaria per assolvere gli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento. 5.   La BEI e, se del caso, il FEI si fanno carico delle spese sostenute per trasmettere le informazioni previste ai paragrafi da 1 a 4. 6.   Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti, nel contesto dei rendiconti finanziari della Commissione, le necessarie informazioni sull'andamento del fondo di garanzia. Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla gestione del fondo di garanzia nell'anno civile precedente, inclusa una valutazione dell'adeguatezza dell'importo-obiettivo e del livello del fondo di garanzia nonché della necessità di reintegrarlo. La relazione annuale contiene la presentazione della posizione finanziaria del fondo di garanzia al termine dell'anno civile precedente, dei flussi finanziari durante l'anno civile precedente nonché delle operazioni rilevanti ed eventuali pertinenti informazioni sui conti finanziari. La relazione riporta inoltre informazioni sulla gestione finanziaria, le prestazioni e il rischio del fondo di garanzia al termine dell'anno civile precedente.
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