Art. 9

Condizioni per l'uso della garanzia dell'Unione

In vigore dal 25 giu 2015
Condizioni per l'uso della garanzia dell'Unione 1.   La concessione della garanzia dell'Unione è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo sul FEIS. 2.   La garanzia dell'Unione è concessa per le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI approvate dal comitato per gli investimenti previsto all', paragrafo 7, o per il finanziamento del FEI o la concessione al medesimo di una garanzia ai fini dell'esecuzione di operazioni di finanziamento o di investimento della BEI a norma dell', paragrafo 3. Le operazioni sono conformi alle politiche dell'Unione e funzionali a uno degli obiettivi generali seguenti: a) ricerca, sviluppo e innovazione, in particolare mediante: i) progetti che siano in linea con Orizzonte 2020; ii) infrastrutture per la ricerca; iii) progetti e programmi di dimostrazione nonché diffusione di infrastrutture, tecnologie e processi connessi; iv) sostegno al mondo accademico, inclusa la collaborazione con l'industria; v) trasferimento di conoscenze e tecnologie; b) sviluppo del settore energetico, conformemente alle priorità dell'Unione dell'energia, inclusa la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, e ai quadri 2020, 2030 e 2050 per l'energia e il clima, in particolare mediante: i) l'espansione dell'utilizzo o della fornitura di energie rinnovabili; ii) l'efficienza energetica e risparmio energetico (con particolare attenzione alla riduzione della domanda attraverso la gestione della medesima e la ristrutturazione edilizia); iii) lo sviluppo e l'ammodernamento dell'infrastruttura energetica (in particolare, interconnessioni, reti intelligenti a livello della distribuzione, stoccaggio dell'energia e sincronizzazione delle reti); c) sviluppo delle infrastrutture di trasporto e di attrezzature e tecnologie innovative per i trasporti, in particolare mediante: i) progetti e priorità orizzontali ammissibili ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1315/2013 e (UE) n. 1316/2013; ii) progetti concernenti una mobilità urbana intelligente e sostenibile (che perseguono obiettivi in materia di accessibilità, di riduzione di emissioni di gas a effetto serra, consumo di energia e incidenti); iii) progetti volti a collegare i nodi alle infrastrutture RTE-T; d) sostegno finanziario mediante il FEI e la BEI alle entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, in particolare mediante: i) la messa a disposizione di capitale di esercizio e investimenti; ii) la messa a disposizione di capitale di rischio, dalla fase costitutiva alle fasi di espansione, per PMI, start-up, piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione, al fine di garantire la leadership tecnologica nei settori innovativi e sostenibili; e) sviluppo e diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare mediante: i) contenuti digitali; ii) servizi digitali; iii) infrastrutture di telecomunicazione ad alta velocità; iv) reti a banda larga; f) ambiente ed efficienza delle risorse, in particolare mediante: i) progetti e infrastrutture nel campo della protezione e gestione dell'ambiente; ii) rafforzamento dei servizi ecosistemici; iii) sviluppo urbano e rurale sostenibile; iv) azioni in materia di cambiamento climatico; g) capitale umano, cultura e salute, in particolare mediante: i) istruzione e formazione; ii) industrie culturali e creative; iii) soluzioni innovative in campo sanitario; iv) nuovi farmaci efficaci; v) infrastrutture sociali ed economia sociale e solidale, vi) turismo. 3.   Il periodo iniziale di investimento durante il quale può essere concessa la garanzia dell'Unione a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento termina: a) 5 luglio 2019, per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 30 giugno 2020 sia stato sottoscritto un contratto tra la BEI e il beneficiario o l'intermediario finanziario; b) 5 luglio 2019, per le operazioni della BEI in relazione alle quali entro il 30 giugno 2020 sia stato sottoscritto un contratto tra il FEI e l'intermediario finanziario. 4.   Può essere stabilito un nuovo periodo di investimento conformemente alla procedura di cui all'. 5.   La BEI utilizza la garanzia dell'Unione per sostenere piattaforme o fondi d'investimento e banche o istituti nazionali di promozione che investono in operazioni conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento («veicoli d'investimento ammissibili»), previa approvazione del comitato per gli investimenti. Il comitato direttivo traccia in conformità dell', paragrafo 2, la linea politica relativa ai veicoli d'investimento ammissibili di cui al primo comma del presente paragrafo. Il comitato per gli investimenti valuta che tali veicoli d'investimento ammissibili e i loro strumenti specifici che richiedono il sostegno del FEIS siano conformi alla linea politica tracciata dal comitato direttivo. Il comitato per gli investimenti può decidere di riservarsi il diritto di approvare nuovi progetti presentati nell'ambito dei veicoli d'investimento ammissibili approvati. 6.   Conformemente all' dello statuto della BEI, quest'ultima richiede che tutte le sue spese in relazione al FEIS siano sostenute dai beneficiari delle operazioni di finanziamento e di investimento. Fatti salvi il secondo e il terzo comma del presente paragrafo, nessuna spesa amministrativa o di altra natura sostenuta dalla BEI per le operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento è coperta dal bilancio generale dell'Unione. Entro un limite complessivo massimo pari all'1 % degli obblighi totali di garanzia dell'Unione esistenti, la BEI può usare la garanzia dell'Unione a copertura delle spese che sarebbero state sostenute dai beneficiari delle operazioni di finanziamento e di investimento, ma che non sono state recuperate dal momento dell'inadempimento. Inoltre, la BEI può usare la garanzia dell'Unione a sostegno della pertinente quota di qualsiasi costo di recupero, salvo se dedotto dai proventi del recupero, e di qualsiasi costo legato alla gestione della liquidità. Nel caso in cui la BEI conceda al FEI, per conto del FEIS, un finanziamento o una garanzia assistiti dalla garanzia dell'Unione a norma dell', paragrafo 3, le spese del FEI possono essere sostenute dal bilancio generale dell'Unione per la parte non dedotta dalla remunerazione di cui all', paragrafo 2, lettera c), punto ii), o dalle entrate, dai recuperi e dagli altri pagamenti ricevuti dal FEI. 7.   Gli Stati membri possono ricorrere a qualsiasi tipo di finanziamento dell'Unione, compresi gli strumenti istituiti nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei, delle reti transeuropee e delle politiche industriali, per contribuire al finanziamento dei progetti ammissibili nei quali la BEI, direttamente o tramite il FEI, investe con l'assistenza della garanzia dell'Unione, a condizione che tali progetti soddisfino i criteri di ammissibilità, e siano in linea con gli obiettivi e i principi applicabili in conformità del quadro giuridico dei pertinenti strumenti e del FEIS. Se del caso, la Commissione fornisce orientamenti quanto all'impiego combinato di strumenti dell'Unione e di finanziamenti BEI nell'ambito della garanzia dell'Unione, così da assicurare il coordinamento, la complementarietà e le sinergie.
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