Art. 10
Strumenti ammissibili
In vigore dal 25 giu 2015
Strumenti ammissibili
1. Ai fini dell', paragrafo 2, e a norma dell', la BEI impiega la garanzia dell'Unione a copertura dei rischi sugli strumenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Sono ammissibili alla copertura tramite la garanzia dell'Unione i seguenti strumenti:
a)
prestiti della BEI, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali e qualsiasi altra forma di finanziamento o di strumento di supporto di credito, partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, compresi quelli in favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme d'investimento.
b)
finanziamenti o garanzie della BEI al FEI grazie ai quali questo può sottoscrivere prestiti, garanzie, controgaranzie e qualsiasi altra forma di strumento di supporto di credito, strumenti del mercato dei capitali e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, compresi quelli in favore di banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme d'investimento.
c)
garanzie della BEI a banche o istituti nazionali di promozione, fondi o piattaforme d'investimento a fronte di una controgaranzia della garanzia dell'Unione.
Gli strumenti di cui al primo comma, lettere a) e b), sono concessi, acquisiti o emessi a beneficio delle operazioni di cui all' e che soddisfano le condizioni del presente regolamento, laddove il finanziamento della BEI o del FEI sia stato concesso in base a un accordo di finanziamento o a un'operazione sottoscritti o stipulati dalla BEI o dal FEI che non siano scaduti o che non siano stati annullati;
3. Le garanzie concesse dalla BEI a banche o istituti nazionali di promozione a fronte di una controgaranzia della garanzia dell'Unione mirano, se del caso, a conseguire l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali.
4. Nell'ambito delle sue operazioni disciplinate dal presente regolamento, il FEI può concedere una garanzia a un istituto o a una banca nazionale di promozione o a una piattaforma d'investimento oppure può investire in una piattaforma d'investimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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