Art. 12
Fondo di garanzia dell'Unione
In vigore dal 25 giu 2015
Fondo di garanzia dell'Unione
1. È istituito un fondo di garanzia dell'Unione («fondo di garanzia») che costituisce una riserva di liquidità cui attingere per pagare la BEI in caso di attivazione della garanzia dell'Unione.
2. Il fondo di garanzia è alimentato con:
a)
contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione;
b)
rendimenti ottenuti dalle risorse del fondo di garanzia investite;
c)
importi recuperati dai debitori inadempienti secondo la procedura di recupero stabilita dall'accordo sul FEIS di cui all', paragrafo 2, lettera c), punto iv);
d)
entrate e altri pagamenti ricevuti dall'Unione in virtù dell'accordo sul FEIS.
3. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2, lettere b), c) e d), del presente articolo costituiscono un'entrata con destinazione specifica interna ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
4. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia a norma del paragrafo 2 sono gestite direttamente dalla Commissione, sono investite secondo il principio di sana gestione finanziaria e rispettano norme prudenziali adeguate.
5. Le risorse che alimentano il fondo di garanzia previste al paragrafo 2 sono impiegate per il raggiungimento di un livello atto a rispecchiare gli obblighi totali di garanzia dell'Unione («importo-obiettivo»). L'importo-obiettivo è fissato al 50 % degli obblighi totali di garanzia dell'Unione.
Inizialmente l'importo-obiettivo è raggiunto mediante il versamento graduale delle risorse di cui al paragrafo 2, lettera a). Se nel periodo di costituzione iniziale del fondo di garanzia è stata attivata la garanzia, le risorse di alimentazione di detto fondo di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), concorrono al raggiungimento dell'importo-obiettivo per un importo massimo pari all'ammontare attivato della garanzia dell'Unione.
6. A seguito di una valutazione dell'adeguatezza del livello del fondo di garanzia compiuta in base alla relazione di cui all', paragrafo 6, devono essere effettuati i seguenti pagamenti:
a)
l'eccedenza è versata nel bilancio generale dell'Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia;
b)
il contributo per ripristinare il fondo di garanzia è corrisposto in quote annuali nell'arco di un periodo di al massimo tre anni con inizio nell'esercizio n+1.
7. A partire dal 1o gennaio 2019, qualora le attivazioni della garanzia dell'Unione facciano scendere il livello del fondo di garanzia al di sotto del 50 % dell'importo-obiettivo, la Commissione presenta una relazione sulle eventuali misure eccezionali necessarie per ripristinare l'integralità del fondo di garanzia.
8. A seguito di un'attivazione della garanzia dell'Unione, le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), che vanno oltre l'importo-obiettivo sono impiegate entro i termini del periodo di investimento di cui all' per riportare la garanzia dell'Unione all'ammontare iniziale.
9. Le risorse di alimentazione del fondo di garanzia di cui al paragrafo 2, lettera c), sono impiegate per riportare la garanzia dell'Unione all'ammontare iniziale.
10. Qualora la garanzia dell'Unione sia integralmente riportata all'ammontare iniziale massimo di 16 000 000 000 EUR, eventuali importi nel fondo di garanzia che superano l'importo-obiettivo sono versati nel bilancio generale dell'Unione come entrata interna con destinazione specifica ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per qualsiasi linea di bilancio che possa essere stata utilizzata come fonte di riassegnazione al fondo di garanzia.
Storico versioni
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