Art. 21
Misure antifrode
In vigore dal 25 giu 2015
Misure antifrode
1. La BEI informa senza indugio l'OLAF e fornisce a esso le informazioni necessarie quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbia motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio di denaro o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
2. L'OLAF può svolgere indagini, inclusi accertamenti e verifiche in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (16) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (17), al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, con l'intento di determinare se vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. L'OLAF può trasmettere qualsiasi informazione ottenuta nel corso delle indagini alle autorità competenti degli Stati membri interessati.
Qualora tali attività illecite siano dimostrate, la BEI intraprende sforzi di recupero riguardo alle sue operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento che sono interessate da tali attività.
3. Gli accordi di finanziamento sottoscritti in relazione a operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento includono clausole che consentono l'esclusione dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI e, se necessario, adeguate misure di recupero, in conformità all'accordo sul FEIS, alle politiche della BEI e agli applicabili obblighi normativi, nei casi di frode, corruzione o altra attività illecita. L'eventuale decisione di applicare l'esclusione dalle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento è adottata in conformità al corrispondente accordo di finanziamento o di investimento.
Storico versioni
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