Art. 22

Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

In vigore dal 25 giu 2015
Attività escluse e giurisdizioni non cooperative 1.   Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la BEI, il FEI e tutti gli intermediari finanziari non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, tra cui il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata, la frode e l'evasione fiscali, la corruzione e la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa, in conformità alla sua politica in materia di giurisdizioni con regolamentazione debole o non cooperative basata sulle politiche dell'Unione, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o della Task force «Azione finanziaria». 2.   Nelle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, la BEI applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). In particolare, la BEI subordina la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità alla direttiva (UE) 2015/849.
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