Art. 20
Revisione contabile della Corte dei conti
In vigore dal 25 giu 2015
Revisione contabile della Corte dei conti
1. La revisione contabile esterna delle attività intraprese in conformità del presente regolamento è condotta dalla Corte dei conti a norma dell'articolo 287 TFUE.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Corte dei conti può, a sua richiesta e in conformità dell'articolo 287, paragrafo 3, TFUE, accedere ai documenti e alle informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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