Art. 18

Valutazione e riesame

In vigore dal 25 giu 2015
Valutazione e riesame 1.   Entro il 5 gennaio 2017, la BEI valuta il funzionamento del FEIS. La BEI trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; 2.   Entro il 5 gennaio 2017, la Commissione valuta l'impiego della garanzia dell'Unione e il funzionamento del fondo di garanzia. La Commissione trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione è corredata del parere della Corte dei conti. 3.   Entro il 30 giugno 2018 e successivamente con cadenza triennale a) la BEI pubblica una relazione completa sul funzionamento del FEIS che comprende una valutazione dell'impatto del FEIS sugli investimenti nell'Unione, sulla creazione di occupazione e sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e le imprese a media capitalizzazione; b) la Commissione pubblica una relazione completa sull'impiego della garanzia dell'Unione e sul funzionamento del fondo di garanzia. 4.   La BEI, se del caso in cooperazione con il FEI, concorre alla valutazione e alla relazione della Commissione di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 e fornisce le informazioni necessarie. 5.   La BEI e il FEI trasmettono periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le rispettive relazioni di valutazione indipendenti vertenti sull'impatto e sui risultati pratici delle rispettive attività specifiche condotte a norma del presente regolamento. 6.   Entro il 5 luglio 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente una valutazione indipendente dell'applicazione del presente regolamento. 7.   Se la relazione di cui al paragrafo 6 indica che il FEIS: a) sta conseguendo i suoi obiettivi e che il mantenimento di un regime di sostegno degli investimenti è giustificato, la Commissione presenta ove opportuno una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento per definire il nuovo periodo di investimento e garantire la prosecuzione degli investimenti e gli opportuni finanziamenti; b) non sta conseguendo i suoi obiettivi e che il mantenimento di un regime di sostegno degli investimenti è giustificato, la Commissione presenta, ove opportuno, una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento per ovviare alle lacune individuate, definire il nuovo periodo di investimento e garantire la prosecuzione degli investimenti e gli opportuni finanziamenti; c) non sta conseguendo i suoi obiettivi e che il mantenimento di un regime di sostegno degli investimenti non è giustificato, la Commissione presenta ove opportuno una proposta legislativa volta ad assicurare una cessazione fluida del FEIS, mantenendo tuttavia la garanzia dell'Unione per le operazioni già approvate a norma del presente regolamento. 8.   La relazione di cui al paragrafo 6 è presentata senza indugio dalla Commissione nel caso in cui i progetti approvati assorbano l'intero importo disponibile della garanzia dell'Unione prima del 5 luglio 2018.
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