Art. 19
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
In vigore dal 25 giu 2015
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
Conformemente alla politica di trasparenza e ai principi generali dell'Unione in materia di accesso ai documenti e alle informazioni, la BEI mette a disposizione del pubblico sul suo sito internet le informazioni relative a tutte le sue operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, incluse quelle relative al ruolo degli intermediari finanziari, e relative alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali stabiliti all', paragrafo 2.
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