Art. 17

Obbligo di rendiconto

In vigore dal 25 giu 2015
Obbligo di rendiconto 1.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il presidente del comitato direttivo e il direttore generale riferiscono sulle prestazioni del FEIS all'istituzione richiedente, anche partecipando a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo. 2.   Il presidente del comitato direttivo e il direttore generale rispondono oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al FEIS dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro cinque settimane dalla data di ricevimento dell'interrogazione. 3.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, la Commissione trasmette una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento. 4.   Su richiesta del Parlamento europeo, il presidente della BEI partecipa a un'audizione del Parlamento europeo dedicata alle operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento. Il presidente della BEI risponde oralmente o per iscritto, entro cinque settimane dalla data del loro ricevimento, alle interrogazioni rivolte alla BEI dal Parlamento europeo o dal Consiglio riguardanti le operazioni di finanziamento e di investimento della BEI disciplinate dal presente regolamento. 5.   Il Parlamento europeo e la BEI concludono un accordo sulle modalità dettagliate dello scambio di informazioni tra il Parlamento europeo e la BEI a norma del presente regolamento, inclusa la procedura di selezione del direttore generale e del vice direttore generale.
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Obbligo di rendiconto (Art. 17 Regolamento (UE) 2015/1017) — Testo vigente | Portale Normativo