Art. 15
Portale dei progetti di investimento europei
In vigore dal 25 giu 2015
Portale dei progetti di investimento europei
1. La Commissione crea, con il sostegno della BEI, un portale dei progetti di investimento europei («PPIE») trasparente in cui figurino i progetti di investimento attuali e futuri nell'Unione. Esso costituisce una banca dati sui progetti pubblicamente accessibile e di facile utilizzo che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto.
2. Il PPIE mira innanzitutto ad assicurare visibilità a beneficio degli investitori e a fornire informazioni. L'inclusione di progetti nel PPIE lascia impregiudicate le decisioni sui progetti definitivi ammessi al sostegno ai sensi del presente regolamento, a titolo di qualsiasi altro strumento dell'Unione, o al finanziamento pubblico.
3. Gli Stati membri possono contribuire alla costituzione e gestione del PPIE.
4. Ai promotori di progetti privati possono essere addebitati diritti non rimborsabili per il trattamento delle domande di inserimento di un progetto nel PPIE. I diritti riscossi costituiscono entrata con destinazione specifica esterna per il PPIE ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
Storico versioni
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