Art. 13

Finanziamento del fondo di garanzia a titolo del bilancio generale dell'Unione

In vigore dal 25 giu 2015
Finanziamento del fondo di garanzia a titolo del bilancio generale dell'Unione Il regolamento (UE) n. 1291/2013 e il regolamento (UE) n. 1316/2013 sono modificati come indicato all'allegato I del presente regolamento. Se necessario, gli stanziamenti di pagamento possono essere iscritti nel bilancio generale dell'Unione oltre il 2020, fino all'esercizio 2023 compreso, per ottemperare agli obblighi derivanti dall', paragrafo 5, secondo comma. Gli stanziamenti annuali a titolo del bilancio generale dell'Unione volti ad alimentare il fondo di garanzia sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura annuale di bilancio nel pieno rispetto del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (14).
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