Art. 14

Polo europeo di consulenza sugli investimenti

In vigore dal 25 giu 2015
Polo europeo di consulenza sugli investimenti 1.   Il Polo europeo di consulenza sugli investimenti («PECI») è volto a offrire, muovendo dagli attuali servizi di consulenza della BEI e della Commissione, consulenza per l'individuazione, la preparazione e lo sviluppo di progetti di investimento e a fungere da polo unico di consulenza tecnica sul finanziamento di progetti nell'Unione. Tale sostegno include una funzione di supporto mirato riguardo all'uso dell'assistenza tecnica per la strutturazione dei progetti, all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi e al ricorso a partenariati pubblico-privato nonché un'opportuna consulenza sugli aspetti pertinenti del diritto dell'Unione, tenendo conto delle specificità ed esigenze degli Stati membri che presentano mercati finanziari meno sviluppati. Il PECI deve essere in grado di fornire assistenza tecnica nei settori di cui all', paragrafo 2, in particolare per quanto concerne l'efficienza energetica, la RTE-T e la mobilità urbana. 2.   Il PECI fornisce servizi che si aggiungono a quelli già disponibili nell'ambito di altri programmi dell'Unione, tra cui: a) la messa a disposizione di uno sportello unico per l'assistenza tecnica alle autorità e ai promotori di progetti; b) l'assistenza ai promotori di progetti, se del caso, nello sviluppare i loro progetti affinché rispettino i criteri di ammissibilità di cui all'; c) lo sfruttamento delle conoscenze locali per agevolare il sostegno del FEIS in tutta l'Unione; d) la messa a disposizione di una piattaforma per scambi tra pari e condivisione di competenze relativamente allo sviluppo di progetti; e) la fornitura di consulenza per l'istituzione di piattaforme d'investimento. 3.   I servizi del PECI sono offerti ai promotori di progetti pubblici e privati, tra cui banche o istituti nazionali di promozione, piattaforme o fondi d'investimento ed entità pubbliche regionali e locali. 4.   I diritti riscossi dalla BEI per i servizi prestati dal PECI di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per coprire i costi legati alle operazioni del PECI e per fornire detti servizi. I diritti a carico delle PMI non possono essere superiori a un terzo del costo dell'assistenza tecnica fornita loro. I servizi prestati dal PECI ai promotori di progetti pubblici in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione sono gratuiti. 5.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, il PECI si adopera al fine di avvalersi delle competenze della BEI, della Commissione, delle banche o degli istituti nazionali di promozione e delle autorità di gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei. 6.   Al fine di garantire un'ampia copertura dei servizi forniti dal PECI in tutta l'Unione, il PECI collabora ove possibile con analoghi prestatori di servizi a livello dell'Unione, regionale, nazionale o subnazionale. La cooperazione tra, da un lato, il PECI e, dall'altro, una banca o un istituto nazionale di promozione o un istituto o un'autorità di gestione, comprese quelle che agiscono in qualità di consulente nazionale, aventi una competenza rilevante ai fini del PECI, può assumere la forma di un partenariato contrattuale. 7.   L'Unione contribuisce fino a un massimo di 20 000 000 EUR annui alla copertura dei costi delle operazioni del PECI fino al 31 dicembre 2020 per i servizi forniti dal PECI a norma del paragrafo 2 in aggiunta a quelli già disponibili nel quadro di altri programmi dell'Unione, a condizione che tali costi non siano coperti dall'importo residuo dei diritti di cui al paragrafo 4. 8.   La Commissione conclude con la BEI un accordo per l'attuazione del PECI nell'ambito della stessa BEI («accordo sul PECI»). L'accordo sul PECI contiene in particolare disposizioni sui necessari finanziamenti del PECI conformemente al paragrafo 7. 9.   Entro il 1o settembre 2016 e successivamente con cadenza annuale, la BEI presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sui servizi forniti dal PECI a norma del paragrafo 2 e sull'esecuzione del suo bilancio. La relazione include informazioni sui diritti riscossi e sul loro utilizzo.
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Polo europeo di consulenza sugli investimenti (Art. 14 Regolamento (UE) 2015/1017) — Testo vigente | Portale Normativo