Art. 6

Criteri di ammissibilità per l'impiego della garanzia dell'Unione

In vigore dal 25 giu 2015
Criteri di ammissibilità per l'impiego della garanzia dell'Unione 1.   L'accordo sul FEIS prevede che il FEIS sostenga progetti: a) economicamente sostenibili in base a un'analisi costi-benefici secondo le norme dell'Unione, tenendo conto del sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici di cui può beneficiare un progetto; b) coerenti con le politiche dell'Unione, incluso l'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, della creazione di posti di lavoro di qualità e della coesione economica, sociale e territoriale; c) atti ad assicurare addizionalità; d) atti a massimizzare, ove possibile, la mobilitazione di capitale del settore privato; e e) tecnicamente sostenibili. 2.   Non vi sono restrizioni quanto alle dimensioni dei progetti che possono beneficiare del sostegno del FEIS per le operazioni condotte dalla BEI o dal FEI mediante intermediari finanziari.
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