Art. 7
Governance del FEIS
In vigore dal 25 giu 2015
Governance del FEIS
1. Nell'espletamento dei loro compiti a norma del presente regolamento, il comitato direttivo, il comitato per gli investimenti e il direttore generale perseguono unicamente gli obiettivi stabiliti dal regolamento stesso.
2. L'accordo sul FEIS prevede che questo sia guidato da un comitato direttivo, che, ai fini dell'impiego della garanzia dell'Unione, decide, in conformità con gli obiettivi generali enunciati all', paragrafo 2:
a)
l'indirizzo strategico del FEIS, incluse l'allocazione della garanzia all'interno degli sportelli relativi alle infrastrutture e all'innovazione e le possibili decisioni da adottare a norma dell', paragrafo 3, e dell'allegato II, punto 7, lettera b);
b)
le politiche e procedure operative necessarie per il funzionamento del FEIS;
c)
le disposizioni applicabili alle operazioni con le piattaforme d'investimento e le banche o istituti nazionali di promozione;
d)
il profilo di rischio del FEIS.
3. Il comitato direttivo è composto da quattro membri, di cui tre nominati dalla Commissione e uno dalla BEI. Il comitato direttivo elegge il presidente tra i suoi membri per un mandato di tre anni, rinnovabile una volta. Il comitato direttivo decide per consenso.
I processi verbali delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena approvati da quest'ultimo.
Il comitato direttivo procede periodicamente alla consultazione delle parti interessate –in particolare co-investitori, autorità pubbliche, esperti, istituti di istruzione, formazione e ricerca, parti sociali e rappresentanti pertinenti della società civile – in merito all'impostazione e all'attuazione della politica d'investimento perseguita dalla BEI a norma del presente regolamento.
Gli strumenti utilizzati dal FEI per realizzare le operazioni disciplinate dal presente regolamento sono approvati congiuntamente dal comitato direttivo e dal direttore generale, previa consultazione del comitato per gli investimenti.
4. Gli Stati membri e i terzi possono, nel caso di terzi previo accordo del comitato direttivo, contribuire al FEIS rispettivamente sotto forma di garanzie o in contanti, nel caso degli Stati membri, o solo in contanti, nel caso dei terzi. Né gli Stati membri né i terzi possono far parte del comitato direttivo, né viene loro riconosciuto un ruolo nella nomina del restante organico del FEIS, inclusi i membri del comitato per gli investimenti, e non hanno diritti relativamente ad altri aspetti della governance del FEIS. di cui al presente regolamento.
5. L'accordo sul FEIS prevede che esso abbia un direttore generale, che è responsabile della gestione quotidiana del Fondo e della preparazione e presidenza delle riunioni del comitato per gli investimenti di cui al paragrafo 6.
Il direttore generale è assistito da un vice. Il direttore generale riferisce ogni trimestre al comitato direttivo in merito alle attività del FEIS.
6. A seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente conforme alle procedure della BEI, il comitato direttivo seleziona un candidato per la posizione di direttore generale e un candidato per la posizione di vice direttore generale.
Il Parlamento europeo e il Consiglio sono debitamente informati, in maniera tempestiva, in tutte le fasi della procedura di selezione, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza. Ciò vale a prescindere dalla conclusione dell'accordo tra Parlamento europeo e BEI di cui all', paragrafo 5.
Il Parlamento europeo organizza quanto prima, e al massimo entro quattro settimane dalla comunicazione del nominativo del candidato selezionato, l'audizione del candidato a ciascuna posizione.
Ottenuta l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente della BEI nomina il direttore generale e il vicedirettore generale per un mandato di tre anni rinnovabile una sola volta.
7. L'accordo sul FEIS prevede che questo abbia un comitato per gli investimenti, che è responsabile dell'esame dei potenziali progetti, in linea con le politiche d'investimento del FEIS, e dell'approvazione dell'assistenza della garanzia dell'Unione per operazioni della BEI per progetti che rispettano le prescrizioni degli , a prescindere dalla loro ubicazione geografica, in conformità all'. Il comitato per gli investimenti è altresì l'organo cui compete l'approvazione delle operazioni con piattaforme d'investimento e banche o istituti nazionali di promozione.
8. Il comitato per gli investimenti è composto da otto esperti indipendenti e dal direttore generale. Gli esperti del comitato per gli investimenti sono nominati dal comitato direttivo a seguito di una procedura di selezione aperta e trasparente, per un mandato della durata massima di tre anni. Il mandato è rinnovabile ma non può superare i sei anni in totale. Gli esperti indipendenti devono avere una vasta e rilevante esperienza di mercato nella strutturazione e nel finanziamento di progetti, nonché competenze micro e macroeconomiche.
Nel nominare gli esperti del comitato per gli investimenti, il comitato direttivo provvede affinché la composizione del comitato per gli investimenti sia diversificata, in modo da garantire che lo stesso disponga di una vasta conoscenza dei settori contemplati dall' e dei mercati geografici nell'Unione.
La composizione del comitato per gli investimenti garantisce l'equilibrio di genere. Il comitato direttivo si adopera per selezionare esperti che abbiano esperienza in materia di investimenti in uno o più degli ambiti seguenti:
a)
ricerca, sviluppo e innovazione;
b)
infrastrutture di trasporto e tecnologie innovative per i trasporti;
c)
infrastrutture energetiche, efficienza energetica ed energie rinnovabili;
d)
infrastrutture delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
e)
protezione e gestione dell'ambiente;
f)
istruzione e formazione,
g)
salute e farmaci,
h)
PMI,
i)
industrie culturali e creative,
j)
mobilità urbana,
k)
infrastrutture sociali ed economia sociale e solidale.
9. Nel partecipare alle attività del comitato per gli investimenti, i membri esercitano le loro funzioni in completa imparzialità e negli interessi del FEIS. Nell'attuare gli orientamenti in materia di investimenti di cui all'allegato II e nell'adottare decisioni sull'impiego della garanzia dell'Unione, essi non chiedono o accettano istruzioni dalla BEI, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri o da altri organismi pubblici o privati. Fatta salva la fornitura di sostegno analitico, logistico e amministrativo al comitato per gli investimenti da parte del personale della BEI, sono stabilite e mantenute disposizioni organizzative adeguate al fine di garantire l'indipendenza operativa del comitato per gli investimenti. Le valutazioni dei progetti effettuate dal personale della BEI non sono vincolanti per il comitato per gli investimenti ai fini della concessione della garanzia dell'Unione.
10. I curriculum vitae e le dichiarazioni d'interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati costantemente. Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio al comitato direttivo tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti d'interesse.
11. Su richiesta del comitato direttivo, il contratto di un membro del comitato per gli investimenti che non rispetti gli obblighi di cui ai paragrafi 9 e 10 è risolto in conformità delle disposizioni in materia di impiego e diritto del lavoro applicabili.
12. Il comitato per gli investimenti decide in merito all'uso della garanzia dell'Unione in conformità del presente regolamento, tra cui gli orientamenti in materia di investimenti enunciati nell'allegato II dello stesso.
Il comitato per gli investimenti decide a maggioranza semplice. Le decisioni che autorizzano l'impiego della garanzia dell'Unione sono pubbliche e accessibili.
Due volte l'anno, la BEI trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nel rispetto di rigorosi obblighi di riservatezza, l'elenco di tutte le decisioni del comitato per gli investimenti con le quali viene negato l'impiego della garanzia dell'Unione.
13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare elementi non essenziali delle sezioni da 6 a 8 degli orientamenti in materia di investimenti di cui all'allegato II del presente regolamento, senza sopprimere alcuna di tali sezioni. La preparazione degli atti delegati avviene in stretto dialogo con la BEI.
14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 5, al fine di integrare il presente regolamento mediante l'istituzione di un quadro di indicatori, che il comitato per gli investimenti deve utilizzare per garantire una valutazione indipendente e trasparente dell'uso potenziale ed effettivo della garanzia dell'Unione. La preparazione degli atti delegati avviene in stretto dialogo con la BEI.
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