Art. 8
Garanzia dell'Unione
In vigore dal 25 giu 2015
Garanzia dell'Unione
L'Unione presta alla BEI una garanzia («garanzia dell'Unione») irrevocabile e incondizionata per le operazioni di finanziamento o di investimento contemplate dal presente regolamento e dall'accordo sul FEIS laddove tali operazioni:
a)
siano realizzate nell'Unione; o
b)
coinvolgano entità ubicate o stabilite in uno o più Stati membri e abbraccino uno o più paesi terzi che rientrano nella politica europea di vicinato, compreso il partenariato strategico, nella politica di allargamento e nello Spazio economico europeo o nell'Associazione europea di libero scambio, o paesi o territori d'oltremare di cui all'allegato II TFUE, a prescindere dalla presenza di un partner in tali paesi terzi ovvero in tali paesi terzi o territori d'oltremare.
La garanzia dell'Unione è concessa a copertura degli strumenti di cui all' sottoforma di garanzia su richiesta.
Storico versioni
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