Art. 11
Copertura e termini della garanzia dell'Unione
In vigore dal 25 giu 2015
Copertura e termini della garanzia dell'Unione
1. La garanzia dell'Unione non può in alcun momento essere superiore a 16 000 000 000 EUR, di cui una parte può essere assegnata, da parte della BEI, al finanziamento o a garanzie destinati al FEI ai sensi del paragrafo 3. L'importo complessivo dei pagamenti netti effettuati dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito della garanzia dell'Unione non supera i 16 000 000 000 EUR.
2. La remunerazione per l'assunzione di rischi di un portafoglio è ripartita tra i contributori in proporzione alla rispettiva quota di rischio nell'assunzione di rischi. La garanzia dell'Unione si configura come garanzia di prima perdita calcolata su base di portafoglio o come garanzia integrale. La garanzia dell'Unione può essere concessa pari passu con altri contributori.
3. Laddove la BEI fornisca finanziamenti o garanzie al FEI per l'esecuzione di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI, la garanzia dell'Unione copre integralmente tali finanziamenti o garanzie a condizione che questa eroghi finanziamenti o garanzie di pari importo senza copertura da parte della garanzia dell'Unione, entro un limite iniziale di 2 500 000 000 EUR. Fatto salvo il paragrafo 1, detto limite può, se del caso, essere adeguato dal comitato direttivo fino a un massimo di 3 000 000 000 EUR, senza che la BEI sia obbligata a fornire gli importi corrispondenti al di sopra del limite iniziale.
4. Quando la BEI attiva la garanzia dell'Unione in virtù dell'accordo sul FEIS, l'Unione paga su richiesta in conformità ai termini di detto accordo.
5. Quando l'Unione effettua un pagamento alla BEI a fronte di un'attivazione della garanzia dell'Unione, l'Unione subentra nei pertinenti diritti della BEI relativamente a qualsiasi operazione di finanziamento o investimento disciplinata dal presente regolamento e la BEI si occupa, per conto dell'Unione, di recuperare il credito corrispondente all'importo pagato e rimborsa l'Unione attingendo alla somma recuperata in conformità delle disposizioni e procedure di cui all', paragrafo 2, lettera c), punto iv).
6. In relazione agli strumenti di cui all', la garanzia dell'Unione è concessa sotto forma di garanzia su richiesta e copre:
a)
per gli strumenti di debito di cui all', paragrafo 2, lettera a), il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla BEI conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma non pervenuti fino al momento dell'inadempimento;
b)
per gli investimenti azionari di cui all', paragrafo 2, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati;
c)
per le operazioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), gli importi utilizzati e i relativi costi di finanziamento associati.
La garanzia dell'Unione copre inoltre gli importi di cui all', paragrafo 6, secondo e terzo comma.
Storico versioni
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