Art. 24

Disposizione transitoria

In vigore dal 25 giu 2015
Disposizione transitoria 1.   La BEI e il FEI possono sottoporre alla Commissione le operazioni di finanziamento e di investimento da essi approvate nel periodo che va dal 1o gennaio 2015 fino alla conclusione dell'accordo sul FEIS e alle prime nomine di tutti i membri del comitato per gli investimenti e del direttore generale a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento. 2.   La Commissione esamina le operazioni di cui al paragrafo 1 e, laddove ne riscontri la conformità ai criteri di ammissibilità stabiliti all', agli obiettivi generali stabiliti all', paragrafo 2, nonché all'allegato II, decide di estendere loro la copertura della garanzia dell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:1017:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo