Art. 14
In vigore dal 9 giu 2015
1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza preventiva dell'Unione o a misure di salvaguardia è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza.
Nel caso di misure di vigilanza preventiva dell'Unione, il documento di vigilanza è rilasciato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento di una domanda presentata da un qualsiasi importatore dell'Unione alla competente autorità nazionale, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, per una qualsiasi quantità richiesta. Si considera che tale dichiarazione sia ricevuta dalla competente autorità nazionale entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua presentazione, salvo che non sia dimostrato il contrario. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme all'esemplare che figura all'allegato VI. L' si applica mutatis mutandis.
Nel caso delle misure di salvaguardia, il documento di vigilanza è rilasciato conformemente alle disposizioni del capo IV.
2. All'atto della decisione che instaura le misure di vigilanza o di salvaguardia, possono essere richieste informazioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 1.
3. Il documento di vigilanza è valido in tutto il territorio in cui si applica il trattato alle condizioni in esso stabilite, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato, fatte salve tuttavia le misure adottate in virtù dell' del presente regolamento.
4. In ogni caso, il documento di vigilanza non è utilizzato oltre la scadenza del periodo determinato in concomitanza e secondo la stessa procedura dell'instaurazione della vigilanza o delle misure di salvaguardia, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.
5. Ove una decisione adottata a norma dell'appropriata procedura di cui all' lo preveda, l'origine dei prodotti oggetto di vigilanza dell'Unione o di misure di salvaguardia deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo fa salve le altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.
6. Ove il prodotto sottoposto a vigilanza preventiva dell'Unione sia oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione all'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento di vigilanza.
Storico versioni
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