Art. 13

In vigore dal 9 giu 2015
In casi di emergenza, quando l'assenza di misure causerebbe danni irreparabili all'industria dell'Unione e ove la Commissione accerti, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che sussistono le condizioni di cui all', paragrafi 1 e 2, e ritenga opportuno assoggettare una determinata categoria di prodotti di cui all'allegato I, non soggetta a restrizioni quantitative, a limiti quantitativi o a misure di vigilanza ex ante o ex post, e sussistano pertanto imperativi motivi d'urgenza, agli atti delegati di cui all', paragrafo 3, si applica la procedura di cui all' al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento.
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