Art. 17

In vigore dal 9 giu 2015
1.   Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione all'importazione da esse ricevute. 2.   La Commissione notifica la sua conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (criterio del «chi arriva primo ha la precedenza»). 3.   Se vi è ragione di credere che le domande anticipate di autorizzazione all'importazione rischino di eccedere i limiti quantitativi, la Commissione, conformemente alla procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, può dividere i limiti in frazioni o fissare quantitativi massimi per ciascuna ripartizione. Conformemente alla procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, la Commissione può riservare una porzione di un particolare limite quantitativo per le richieste corredate di elementi di prova relativi all'andamento di precedenti importazioni. 4.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata a tal fine istituita, a meno che motivi tecnici imperativi non rendano necessario il ricorso provvisorio ad altri mezzi di comunicazione. 5.   Le autorità competenti avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo globale dell'Unione. 6.   La Commissione, conformemente alla procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, può adottare qualsiasi misura necessaria ai fini dell'esecuzione del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:936:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo