Art. 21

In vigore dal 9 giu 2015
1.   Fatte salve le misure adottate in virtù dell', le autorizzazioni all'importazione consentono di importare prodotti oggetto dei limiti quantitativi e sono valide nell'intero territorio in cui si applica il trattato alle condizioni in esso previste, indipendentemente dal luogo d'importazione indicato dall'importatore nella domanda. Qualora l'Unione introduca limiti temporanei per una o più regioni a norma dell', tali limiti non precludono l'importazione nella regione o nelle regioni in questione di prodotti spediti anteriormente alla loro introduzione. 2.   La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di sei mesi e può essere modificata, se necessario, conformemente alla procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 3.   Le autorizzazioni all'importazione sono richieste compilando formulari conformi a un modello, le cui caratteristiche sono stabilite conformemente alla procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione dei documenti per via elettronica. Tuttavia, tutti i documenti e i giustificativi devono essere a disposizione delle autorità competenti. 4.   Le autorizzazioni all'importazione possono essere rilasciate per via elettronica su richiesta dell'importatore interessato. Su richiesta opportunamente motivata del suddetto importatore, e fermo restando il rispetto del paragrafo 3, un'autorizzazione all'importazione rilasciata per via elettronica può essere sostituita da un'autorizzazione all'importazione cartacea da parte dell'autorità competente dello stesso Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'importazione originale. La suddetta autorità, tuttavia, rilascia un'autorizzazione all'importazione cartacea solo dopo aver accertato la cancellazione dell'autorizzazione rilasciata per via elettronica. Ogni misura necessaria all'attuazione del presente paragrafo può essere adottata conformemente alla procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 5.   Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili che si trovano in possesso delle competenti autorità di detto Stato membro, segnatamente nel contesto di procedure di fallimento o simili, e per i quali non sia più disponibile un'autorizzazione all'importazione valida, possono essere immessi in libera circolazione in conformità della procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
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