Art. 26

In vigore dal 9 giu 2015
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per far sì che le reimportazioni non oggetto del presente capo e dell'allegato V siano soggette a limiti quantitativi specifici, sempreché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi indicati agli . Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di limiti quantitativi specifici alle reimportazioni nell'ambito del regime di perfezionamento passivo possa causare un danno all'industria dell'Unione che sarebbe difficile risarcire e sussistano quindi imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all' si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma del presente articolo.
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