Art. 2

In vigore dal 9 giu 2015
L'importazione nell'Unione dei prodotti di cui all' originari di paesi terzi diversi da quelli elencati nell'allegato II è libera e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure che possono essere adotattate a norma del capo III e quelle che sono state o possono essere adottate a norma di regimi specifici all'importazione, per la durata di questi ultimi.
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