Art. 1

In vigore dal 9 giu 2015
1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili che rientrano nell'ambito della sezione XI della parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (7) e degli altri prodotti tessili elencati nell'allegato I del presente regolamento, originari di paesi terzi e non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni, né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni. 2.   Ai fini del paragrafo 1, i prodotti tessili della sezione XI della parte 2 della nomenclatura combinata riportati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono suddivisi nelle categorie di cui all'allegato I, sezione A, del presente regolamento, ad eccezione dei prodotti coperti dai codici della nomenclatura combinata (codici NC) elencati nell'allegato I, sezione B, del presente regolamento. 3.   Ai fini del presente regolamento, la nozione di «prodotti originari» e le modalità di controllo dell'origine di tali prodotti sono quelle definite dalle disposizioni dell'Unione vigenti in materia.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2015/936 — Testo vigente | Portale Normativo