Art. 4

In vigore dal 9 giu 2015
1.   Fatte salve le misure che possono essere adottate a norma del capo III o a norma di regimi specifici in materia di importazioni, le reimportazioni nell'Unione di prodotti tessili previa trasformazione in paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II non è soggetta a limiti quantitativi. 2.   In deroga al paragrafo 1, le reimportazioni nell'Unione dei prodotti tessili elencati all'allegato V previa trasformazione nei paesi terzi elencati in tale allegato è effettuata solo in conformità delle norme sul perfezionamento economico passivo in vigore nell'Unione ed entro i limiti fissati all'allegato V.
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