Art. 6
In vigore dal 9 giu 2015
1. Per i prodotti tessili elencati all'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi totali importati durante il mese in questione suddividendoli per paese di origine e per codice e unità NC includendo, all'occorrenza, le unità supplementari del codice NC. Le importazioni vengono ripartite secondo le procedure statistiche in vigore.
2. Onde consentire di controllare l'andamento del mercato per i prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati statistici relativi alle esportazioni dell'anno precedente. I dati statistici relativi alla produzione e al consumo di ogni prodotto sono trasmessi alla Commissione secondo accordi che saranno determinati in un momento successivo, conformemente alla procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
3. Ove lo richiedano la natura dei prodotti o circostanze particolari, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può modificare i termini fissati per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, conformemente alla procedura d'esame di cui all', paragrafo 3.
4. Nei casi urgenti di cui all', lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri i necessari dati statistici ed economici sulle importazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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