Art. 11
In vigore dal 9 giu 2015
1. Ove le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II minaccino di arrecare pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può:
a)
decidere di introdurre una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2;
b)
decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
2. Ove le importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi elencati all'allegato II e liberalizzati a livello dell'Unione minaccino di arrecare un pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure ove lo richiedano gli interessi economici dell'Unione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può:
a)
decidere di instaurare una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2;
b)
decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di cui all', paragrafo 2.
3. Di norma, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno un periodo di validità limitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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