Art. 8

In vigore dal 9 giu 2015
1.   Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato di cui all' una relazione sui risultati della stessa. 2.   Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia da parte dell'Unione, essa decide, secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3, di chiudere l'inchiesta riportandone le principali conclusioni. 3.   Se la Commissione ritiene che una misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione sia necessaria, essa adotta le decisioni necessarie previste al capo III.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2015/936 — Testo vigente | Portale Normativo