Art. 3

In vigore dal 9 giu 2015
1.   Le importazioni nell'Unione dei prodotti tessili elencati nell'allegato III e originari dei paesi ivi indicati sono soggette ai limiti quantitativi annuali fissati in tale allegato. 2.   L'immissione in libera pratica nell'Unione delle importazioni soggette ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità degli Stati membri conformemente alla procedura stabilita dal presente regolamento. Le importazioni autorizzate a norma del presente paragrafo vengono imputate ai limiti quantitativi fissati per l'anno di calendario corrispondente. 3.   L'importazione nell'Unione di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato IV, originari dei paesi terzi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuale stabilito dalla Commissione. Qualsiasi limite quantitativo è basato sui dati relativi ai precedenti flussi commerciali o, qualora non disponibili, su stime di tali flussi commerciali debitamente giustificate. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare gli allegati pertinenti del presente regolamento, riguardo alla fissazione di tali limiti quantitativi annuali. 4.   L'importazione nell'Unione di prodotti tessili, fatta eccezione per quelli contemplati dai paragrafi 1 e 3 e per quelli originari dei paesi indicati nell'allegato II, è libera, fatte salve le misure che possono essere adottate a norma del capo III o a norma di regimi specifici all'importazione, per tutta la loro durata.
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