Art. 10
In vigore dal 9 giu 2015
1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che derivano da tali importazioni per i produttori dell'Unione, si basa principalmente sui fattori seguenti:
a)
il volume delle importazioni, in particolare ove siano aumentate in misura considerevole in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nell'Unione;
b)
i prezzi delle importazioni, in particolare qualora si sia verificato un significativo deprezzamento rispetto al prezzo di un prodotto simile nell'Unione;
c)
l'impatto che ne deriva per i produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:
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la produzione,
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lo sfruttamento del potenziale,
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le scorte,
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le vendite,
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la quota di mercato,
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i prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),
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gli utili,
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il rendimento dei capitali,
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i flussi di liquidità,
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l'occupazione.
2. Nello svolgere l'inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi terzi di cui all'allegato II.
3. Quando viene addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:
a)
il tasso d'incremento delle esportazioni verso l'Unione;
b)
la capacità di esportazione del paese di origine o la capacità di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate all'Unione.
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