Art. 15

In vigore dal 9 giu 2015
Secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora sia probabile il verificarsi della situazione di cui all', paragrafo 2: — ridurre il termine di utilizzazione dei documenti di vigilanza eventualmente richiesti per le misure di vigilanza; — subordinare il rilascio del documento di vigilanza a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d'informazione e di consultazione preliminari di cui agli .
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