Art. 18
In vigore dal 9 giu 2015
1. Qualsiasi importatore, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, può presentare una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta.
2. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 3, seconda frase, le domande degli importatori sono corredate, all'occorrenza, di documenti comprovanti le precedenti importazioni per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo interessato.
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