Art. 19

In vigore dal 9 giu 2015
Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le autorizzazioni all'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione della Commissione o entro il termine stabilito dalla Commissione. Tali autorità informano la Commissione del rilascio delle autorizzazioni d'importazione entro dieci giorni lavorativi dal loro rilascio.
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