Art. 24

In vigore dal 9 giu 2015
Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi di prodotti oggetto di limiti quantitativi dell'Unione importati nel mese precedente.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2015/936 — Testo vigente | Portale Normativo