Art. 27
In vigore dal 9 giu 2015
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per effettuare trasferimenti tra categorie di prodotti di cui all'allegato I, sezione A, e per ricorrere all'uso anticipato o al riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici di cui all' da un anno all'altro.
Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione delle misure di cui al primo comma possa causare un danno all'industria dell'Unione, impedendo il regime di perfezionamento passivo in ragione del requisito giuridico di operare tali trasferimenti da un anno all'altro, e nel caso in cui tale danno sia difficilmente risarcibile, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all' si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.
2. Tuttavia, è possibile procedere a trasferimenti automatici, in conformità del paragrafo 1, entro i limiti seguenti:
a)
trasferimento tra categorie di prodotti di cui all'allegato I, sezione A, fino a concorrenza del 20 % del limite quantitativo della categoria verso cui viene effettuato il trasferimento,
b)
riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro fino a concorrenza del 10,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione,
c)
uso anticipato di un limite quantitativo specifico fino a concorrenza del 7,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di adeguare i limiti quantitativi specifici ove si ravvisi la necessità di importazioni supplementari.
Nel caso in cui, ove si ravvisi la necessità di importazioni aggiuntive, un ritardo nell'adeguamento dei limiti quantitativi, impedendo l'accesso a tali importazioni aggiuntive necessarie, possa causare un danno all'industria dell'Unione che sarebbe difficilmente risarcibile, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all' si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.
4. La Commissione informa il paese terzo o i paesi terzi interessati delle misure adottate a norma del presente articolo.
Storico versioni
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