Art. 25

In vigore dal 9 giu 2015
Le reimportazioni nell'Unione dei prodotti tessili di cui alla tabella contenuta nell'allegato V, effettuate conformemente ai regolamenti sul perfezionamento passivo economico in vigore nell'Unione non sono subordinate alle limitazioni quantitative di cui agli , ove siano soggette ai limiti quantitativi specifici di cui alla tabella contenuta nell'allegato V e siano state reintrodotte nello Stato membro interessato previo perfezionamento nel paese terzo corrispondente elencato per ciascuno dei limiti quantitativi ivi indicati.
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