Art. 28

In vigore dal 9 giu 2015
1.   Ai fini dell'applicazione dell', le autorità competenti degli Stati membri, prima di rilasciare autorizzazioni preventive in conformità delle norme dell'Unione sul perfezionamento passivo economico, notificano alla Commissione la quantità di richieste di autorizzazioni ricevute. La Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per la reimportazione entro i rispettivi limiti dell'Unione in conformità delle pertinenti norme dell'Unione sul perfezionamento passivo economico. 2.   Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente per ogni caso: a) il paese terzo nel quale le merci saranno trasformate; b) la categoria dei prodotti tessili in questione; c) il quantitativo da reimportare; d) lo Stato membro nel quale i prodotti reimportati saranno immessi in libera pratica; e) se la richiesta si riferisce: i) a un precedente beneficiario che presenta domanda per i quantitativi accantonati a norma dell', paragrafo 4, o dell', paragrafo 5, quinto comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio (8); oppure ii) ad un richiedente ai sensi dell', paragrafo 4, terzo comma, o dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3036/94. 3.   Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate elettronicamente per mezzo della rete integrata creata a tal fine, a meno che per motivi tecnici non sia assolutamente necessario utilizzare temporaneamente altri mezzi di comunicazione. 4.   Qualora siano disponibili i quantitativi richiesti, la Commissione conferma alle autorità competenti degli Stati membri l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti quantitativi dell'Unione, sono conservate dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi tramite l'applicazione dei trasferimenti automatici di cui all'. 5.   Le competenti autorità notificano alla Commissione senza ritardo, dopo essere state informate, qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente riaccreditati ai quantitativi compresi entro i limiti quantitativi dell'Unione non accantonati ai sensi dell', paragrafo 4, primo comma, o dell', paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94. I quantitativi per i quali è stata presentata una rinuncia ai sensi dell', paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 sono automaticamente aggiunti ai quantitativi del contingente dell'Unione non accantonati ai sensi dell', paragrafo 4, primo comma, o dell', paragrafo 5, quinto comma, di tale regolamento. Tutti i quantitativi di cui ai commi precedenti sono notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 3.
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