Art. 16

In vigore dal 9 giu 2015
Qualora, in base agli elementi di valutazione di cui agli , risulti che in una o più regioni dell'Unione sussistono le condizioni previste per l'adozione delle misure di vigilanza o di salvaguardia, dopo aver esaminato le soluzioni alternative la Commissione può autorizzare, in via eccezionale, l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o a dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a tale livello, siano più appropriate di misure applicabili in tutta l'Unione. Dette misure devono avere carattere temporaneo e, per quanto possibile, non devono perturbare il funzionamento del mercato interno. Esse sono adottate secondo l'appropriata procedura applicabile alle misure adottate a norma degli .
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