Art. 12

In vigore dal 9 giu 2015
1.   Ove le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II avvengano in quantitativi talmente maggiorati, in termini assoluti o relativi, e/o a condizioni tali da arrecare, o minacciare concretamente di arrecare, un grave pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può modificare il regime in materia di importazioni per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione stessa. 2.   Ove prodotti tessili originari dei paesi terzi elencati all'allegato II e liberalizzati a livello dell'Unione siano importati in quantitativi maggiorati, in termini assoluti o relativi, e/o a condizioni tali da minacciare di arrecare un pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure ove lo richiedano gli interessi economici dell'Unione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione stessa. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per quanto riguarda le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento. 4.   Le misure di cui al presente articolo e all' si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle misure stesse. Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, a condizione che non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma del presente articolo e dell', alla presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento. Conformemente all', le misure di cui al presente articolo e all' possono essere limitate ad una o più regioni dell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:936:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo