Art. 9
In vigore dal 9 giu 2015
1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. La Commissione, i suoi agenti, gli Stati membri, e i loro agenti, non rivelano le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata, salvo specifica autorizzazione del soggetto che le ha fornite.
Ogni richiesta di trattamento riservato di informazioni deve indicare i motivi per cui esse sono riservate.
Tuttavia, ove una richiesta di trattamento riservato non sia giustificata e colui che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.
3. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze molto sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non impediscono che le autorità dell'Unione facciano riferimento alle informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni prese ai sensi del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, tengono conto dell'esigenza legittima delle persone fisiche e giuridiche interessate a che i loro segreti commerciali non vengano divulgati.
Storico versioni
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