Art. 17

Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie

In vigore dal 17 lug 2014
Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie 1.   Ai fini dell’identificazione di tutte le parcelle agricole dell’azienda e/o delle superfici non agricole di cui all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), l’autorità competente fornisce al beneficiario il modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 tramite un’interfaccia basata sul SIG, che consente il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle zone dichiarate (in prosieguo: «modulo per le richieste di aiuto basate su strumenti geospaziali»). 2.   Il paragrafo 1 si applica come segue: a) a decorrere dall’anno di domanda 2016, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie nel corso dell’anno precedente; b) a decorrere dall’anno di domanda 2017, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 75 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie nel corso dell’anno precedente; c) a decorrere dall’anno di domanda 2018, a tutti i beneficiari. 3.   Ove il beneficiario non sia in grado di presentare la domanda di aiuto e/o la domanda di pagamento utilizzando il modulo per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, l’autorità competente fornisce al beneficiario: a) l’assistenza tecnica necessaria; o b) i moduli prestabiliti e il corrispondente materiale grafico su carta. In tal caso l’autorità competente trascrive le informazioni ricevute dal beneficiario nel modulo per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali. 4.   I moduli prestabiliti forniti al beneficiario specificano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita in conformità all’, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e la superficie determinata nel corso dell’anno precedente per parcella agricola ai fini del regime di pagamento di base, del regime di pagamento unico per superficie e/o della misura di sviluppo rurale connessa alla superficie. Il materiale grafico fornito al beneficiario conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 indica i confini e l’identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e i confini delle parcelle agricole determinate nell’anno precedente al fine di consentire al beneficiario di indicare correttamente le dimensioni e l’ubicazione di ciascuna parcella agricola. A partire dall’anno di domanda 2016 sono inoltre indicati il tipo, le dimensioni e l’ubicazione delle aree di interesse ecologico determinate nell’anno precedente. 5.   Il beneficiario identifica in modo inequivocabile e dichiara la superficie di ciascuna parcella agricola e, se del caso, il tipo, le dimensioni e l’ubicazione delle aree di interesse ecologico. Per quanto riguarda il pagamento per l’inverdimento, il beneficiario specifica inoltre l’uso delle parcelle agricole dichiarate. A tal fine il beneficiario può confermare le informazioni già fornite nel modulo prestabilito. Tuttavia, qualora i dati relativi alla superficie, all’ubicazione o ai confini della parcella agricola o, se del caso, alle dimensioni e all’ubicazione delle aree di interesse ecologico non siano corretti o completi, il beneficiario provvede a correggere o modificare il modulo prestabilito. Sulla base delle correzioni o integrazioni fornite dai beneficiari nel modulo prestabilito, l’autorità competente valuta, considerato l’, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se sia necessario un aggiornamento della corrispondente parcella di riferimento. 6.   Se il beneficiario svolge pratiche equivalenti a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, tramite impegni assunti ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (14) o dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’impegno è indicato nella domanda di aiuto con riferimento alla corrispondente domanda di pagamento. Se il beneficiario svolge pratiche equivalenti tramite sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali a norma dell’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i paragrafi 4 e 5 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, per quanto riguarda il modulo prestabilito e la dichiarazione del beneficiario. Ai fini dell’attuazione regionale o collettiva di cui all’, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per la parte degli obblighi inerenti all’area di interesse ecologico che devono rispettare individualmente, i beneficiari che partecipano a tale attuazione regionale o collettiva identificano in modo inequivocabile e dichiarano, per ciascuna parcella agricola, il tipo, le dimensioni e l’ubicazione dell’area di interesse ecologico in conformità al paragrafo 5 del presente articolo. Nelle loro domande di aiuto o domande di pagamento i beneficiari fanno riferimento alla dichiarazione di attuazione regionale o collettiva di cui all’ del presente regolamento. 7.   Per le superfici utilizzate per la produzione di canapa in conformità all’, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la domanda unica reca: a) tutte le informazioni richieste per l’identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l’indicazione delle varietà di sementi utilizzate; b) un’indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro); c) le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (15), in particolare dell’, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro. In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, le etichette sono trasmesse entro il 30 giugno. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite al beneficiario dopo essere state trasmesse in conformità a tale disposizione. Sulle etichette rispedite è indicato che sono state utilizzate per una domanda. 8.   Nel caso del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la domanda unica reca: a) il nome della varietà di sementi di cotone utilizzata; b) ove applicabile, il nome e l’indirizzo dell’organizzazione interprofessionale riconosciuta cui appartiene il beneficiario. 9.   Le superfici che non sono utilizzate ai fini dei regimi di aiuto di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 sono dichiarate in una o più rubriche «altri usi».
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