Art. 18
Dichiarazione di attuazione regionale o collettiva
In vigore dal 17 lug 2014
Dichiarazione di attuazione regionale o collettiva
Per ciascuna attuazione regionale o collettiva di cui all’, paragrafo 5 o 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è presentata una dichiarazione a integrazione della domanda di aiuto o della domanda di pagamento di ciascun beneficiario partecipante.
La dichiarazione contiene tutte le informazioni complementari necessarie per verificare il rispetto degli obblighi in materia di attuazione regionale o collettiva in conformità all’, paragrafo 5 o 6, di detto regolamento, in particolare:
a)
l’identificazione univoca di ciascun beneficiario partecipante;
b)
la percentuale minima che ciascun beneficiario partecipante deve soddisfare individualmente indicata all’, paragrafo 6, secondo comma, di detto regolamento;
c)
la superficie totale delle strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti di cui all’, paragrafo 5, di detto regolamento o dell’area di interesse ecologico comune di cui all’, paragrafo 6, di detto regolamento, in relazione alla quale gli obblighi sono assolti collettivamente;
d)
il materiale grafico prestabilito indicante i confini e l’identificazione unica delle parcelle di riferimento che deve essere utilizzato per identificare in modo inequivocabile le strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti o l’area di interesse ecologico comune e indicarne i confini.
Nel caso dell’attuazione regionale, se il piano dettagliato di cui all’, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 contiene tutte le informazioni di cui al secondo comma del presente articolo, la dichiarazione di cui al primo comma può essere sostituita da un rinvio a tale piano.
Nel caso dell’attuazione collettiva, la dichiarazione di cui al primo comma è integrata dall’accordo scritto di cui all’, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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