Art. 16

Correzione dei moduli prestabiliti

In vigore dal 17 lug 2014
Correzione dei moduli prestabiliti Al momento della presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto e/o della domanda di pagamento il beneficiario corregge il modulo prestabilito di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all’aiuto in conformità all’ del regolamento (UE) n. 1307/2013, oppure qualora il modulo prestabilito contenga informazioni errate.
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