Art. 14
Contenuto della domanda unica o della domanda di pagamento
In vigore dal 17 lug 2014
Contenuto della domanda unica o della domanda di pagamento
1. La domanda unica o la domanda di pagamento contiene tutte le informazioni necessarie a determinare l’ammissibilità all’aiuto e/o al sostegno, e in particolare:
a)
l’identità del beneficiario;
b)
i dettagli dei regimi di pagamento diretto e/o delle misure di sviluppo rurale di cui trattasi;
c)
l’identificazione dei diritti all’aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all’ del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ai fini del regime di pagamento di base;
d)
gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell’azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l’uso delle parcelle agricole;
e)
se del caso, gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell’ambito delle misure di sviluppo rurale;
f)
ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l’ammissibilità al regime e/o alla misura di cui trattasi;
g)
una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di pagamento diretto e/o alle misure di sviluppo rurale in questione;
h)
se del caso, l’indicazione da parte del beneficiario di essere incluso nell’elenco di aziende o attività non agricole di cui all’, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Ai fini dell’identificazione dei diritti all’aiuto di cui al paragrafo 1, lettera c), i moduli prestabiliti forniti al beneficiario a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 recano l’identificazione dei diritti all’aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione di cui all’ del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.
3. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente articolo e dell’ del presente regolamento per quanto riguarda i diritti all’aiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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